In tema di contratti, si verte in tema di somministrazione quando il frazionamento delle consegne è determinato dall’interesse del destinatario, per il soddisfacimento di un suo bisogno che si riproduca periodicamente, così da non poter trovare appagamento nella disponibilità delle cose in unica soluzione. Diversa è, invece, l’ipotesi della vendita a consegne ripartite, in quanto, in questa figura contrattuale, il frazionamento non incide sull’oggetto, che resta sempre costituito da un’unica prestazione, ma rappresenta solo una modalità della esecuzione, collegata con l’impossibilita di effettuare la consegna in una sola volta. (Tribunale Rimini Sez. Unica Sent., 23-02-2018)