Ai fini dell’imposta di registro, va qualificata come cessione d’azienda il trasferimento contestuale al medesimo soggetto, anche se compiuto attraverso negozi formalmente distinti, di beni idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio dell’impresa; per contro, sarà soggetta ad IVA, e non all’imposta proporzionale di registro, la cessione di singoli beni, inidonei da soli a garantire l’attività produttiva dell’impresa. Nell’alternativa tra cessione di singoli beni e cessione di beni strumentali complessivamente idonei all’esercizio dell’impresa, non si richiede, ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro, che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, né è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali. (Cass. civ. Sez. V, 30-01-2018, n. 2248)