In tema di procedure concorsuali, nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento faccia seguito ad un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato con successo la dichiarazione di fallimento ed abbia altresì censurato la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 della L.F., che abbia dichiarato la nullità della sentenza di fallimento, è tenuto ad esaminare anche tutte le questioni sottoposte dal proponente, già dichiarato fallito, concernenti l’ammissibilità della procedura minore, atteso che l’interesse del reclamante coincide con quello dell’ordinamento giuridico che esprima la preferenza per la soluzione concordata della crisi d’impresa. (Cass. civ. Sez. I, 25-01-2018, n. 1893)