In materia di contratto di agenzia, la riformata disciplina dell’indennità di fine rapporto può essere derogata dalla contrattazione individuale e collettiva, purché non a svantaggio dell’agente. Di talché deve ammettersi che la contrattazione collettiva introduca una deroga pattizia dei criteri di cui all’art 1751 c.c. poiché l’inderogabilità ivi prevista è solo in peius. (Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, sentenza del 16-01-2018)