La disposizione di cui all’art. 1486, c.c., prevede che: “se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese”. In proposito, si è ritenuto che il venditore ha una facoltà in tal senso che esclude, quindi, che il compratore possa vantare un corrispondente diritto; quest’ultimo, infatti, pagando una determinata somma ad un terzo per evitare l’evizione della cosa acquistata, agisce a suo rischio, rimanendo esposto all’eventualità che il venditore gli eccepisca che in realtà esistessero sufficienti ragioni per resistere alla domanda del terzo, o che egli avesse accettato un esborso sproporzionato al valore della cosa. (Trib. Oristano, 12-01-2018)