L’art. 2751 bis, n. 3), c.c., inserito dall’art. 2 della l. n. 426 del 1975, deve essere interpretato, in conformità con l’art. 3 Cost. ed in sintonia con la “ratio” della stessa disposizione codicistica (consistente nel riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore), nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l’attività di agente. (Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 27-10-2017, n. 2563)