Decisione: Sentenza n. 4297/2017 – Tribunale di Milano – Sez. spec. in materia di impresa
Per la sussistenza della responsabilità precontrattuale, a norma dell’art. 1337 cod. civ., l’obbligo della buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative di controparte che confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli.
In tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso.