Il legislatore ammette espressamente la possibilità di retrodatare gli effetti della fusione tanto sul piano contabile, imputando quindi le operazioni delle società partecipanti all’operazione al bilancio dell’incorporante o della società risultante dalla fusione, quanto sul piano fiscale. Si tratta, tuttavia, di un’operazione complessa la cui attuazione richiede un coordinamento tra le norme civilistiche in tema di bilancio e la disciplina fiscale della fusione.