SENTENZA
In tema di revocatoria fallimentare, l’art.67, comma 3, lett. A), legge fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti quando l’accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi inadempimenti con le nuove caratteristiche non possono più..