Il terreno edificabile, di proprietà e coltivato da un imprenditore agricolo, non rientra tra i beni
strumentali da assoggettare a IVA in caso di cessione, se il medesimo ha acquisito una destinazione
diversa (edificabile) da quella originariamente posseduta (agricola). L’operazione risulta, pertanto,
irrilevante ai fini IVA per difetto del presupposto soggettivo, a condizione però che la vendita non
rappresenti l’inizio di un’attività di commercializzazione di fondi agricoli.
Cass. civ. Sez. V Ord., 25/07/2019, n. 20149